PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità ai princìpi di cui alla risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 324 del 12 novembre 1999, sull'inclusione della storia nell'azione culturale della Comunità, promuove e sostiene iniziative dirette a favorire la conoscenza e la comprensione della storia, contribuendo a sviluppare una coscienza italiana ed europea nonché a rinforzare i vincoli di solidarietà tra i cittadini.
      2. La Repubblica, in conformità con gli orientamenti contenuti nella raccomandazione 2001/166/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico, promuove, altresì, iniziative tese a salvaguardare e a migliorare la qualità dell'insegnamento scolastico della storia, incoraggiando un'analisi serena e obiettiva delle diverse esperienze storiche nel rispetto del pluralismo e nel confronto delle varie opinioni.

Art. 2.
(Promozione e diffusione della storia).

      1. Ferme restando l'autonomia e le competenze in materia proprie delle istituzioni educative, il Ministero per i beni e le attività culturali, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, svolge i seguenti compiti:

          a) favorisce una migliore conoscenza delle origini, delle tradizioni e della storia d'Italia;

          b) programma iniziative storico-culturali di livello scientifico e divulgativo, quali esposizioni bibliografiche, manifestazioni, mostre, convegni e conferenze;

 

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          c) concede sovvenzioni e patrocini per la presentazione e la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e altre iniziative editoriali, anche di carattere multimediale, nel campo della storia;

          d) interviene per il recupero di opere e di documenti di rilievo storico, curandone anche la traduzione e la riproduzione;

          e) sviluppa attività di cooperazione culturale con associazioni, istituti e musei storici, per quanto riguarda progetti nel campo della ricerca storiografica.

Art. 3.
(Premi di carattere storico-letterario).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2, sostiene l'organizzazione di premi di carattere storico-letterario, come definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ai fini della promozione e della diffusione della storia, per i conseguenti riflessi sul piano culturale, dell'editoria e della distribuzione nonché per il settore economico-turistico.
      2. Per premio di carattere storico-letterario si intende il premio diretto a incentivare e a valorizzare la produzione di opere di narrativa, di saggistica, di poesia e di ricerca storiografica che fanno particolare riferimento alla storia d'Italia.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo sono concessi finanziamenti in favore di istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni ed enti privati, consorzi, istituti di carattere culturale e religioso che promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di premi di carattere storico-letterario.

Art. 4.
(Qualità dell'insegnamento della storia nelle scuole).

      1. Ferme restando l'autonomia e le competenze in materia proprie delle istituzioni educative, il Ministero della pubblica istruzione,

 

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per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, svolge i seguenti compiti:

          a) organizza iniziative che contribuiscano a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio;

          b) favorisce e sostiene la libera scelta da parte degli studenti in merito ai libri di storia sui quali intendono formarsi, al fine di garantire il libero accesso di tutti all'informazione e alla conoscenza storiche;

          c) promuove azioni tese a sostenere e a valorizzare le opere storiche contemporanee di giovani autori e di piccole case editrici;

          d) sostiene l'istituzione di sistemi trasparenti di valutazione al fine di garantire un'istruzione di qualità;

          e) incoraggia la partecipazione di tutti gli operatori scolastici, in particolare degli alunni, al processo di valutazione esterna e di autovalutazione nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire la condivisione della responsabilità del miglioramento dell'offerta scolastica.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2007-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, in eguale misura, gli accantonamenti relativi al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.